Gasolio agricolo, c’è il rischio di pesanti sanzioni per chi intende beneficiare del credito d’imposta del 20%
Per i crediti d'imposta sotto i 50mila euro si rischiano sanzioni fino al 200% dell'incentivo. Ma sopra i 50mila euro si finisce nel penale. E le istituzioni non hanno ancora chiarito. L'allarme UNCAI
All’ondata di difficoltà che si sono riversate sul settore primario e che hanno colpito anche i contoterzisti, tra rincari energetici senza precedenti (con il gas che ha recentemente sfondato il tetto dei 280€ al megawattora) e effetti del grande caldo, potrebbe aggiungersi anche quella delle sanzioni in cui potrebbero incappare qualora richiedessero il credito d’imposta del 20% per l’acquisto di gasolio agricolo e benzina. Una misura prevista per l’esercizio delle attività agricole e della pesca dall’articolo 7 del Decreto legge 115/2022 (Aiuti bis) che, con una dotazione di 194,41 milioni, era stato promulgato per alleviare le difficoltà in cui versa il settore.
Ma che potrebbe diventare un vero e proprio boomerang per il settore: nonostante le continue richieste di chiarimenti da parte UNCAI (Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici ed Industriali) e altre sigle di settore negli ultimi cinque mesi, le istituzioni non hanno ancora chiarito se il beneficio del credito d’imposta sul gasolio agricolo sia stato esteso anche ai contoterzisti. Che quindi possono incappare in salatissime multe (sfociabili anche nel penale) qualora sbagliassero a richiederlo. Tuttavia, considerando la campagna elettorale in atto per le elezioni del prossimo 25 settembre, seguita alle dimissioni di Mario Draghi da primo ministro e allo scioglimento delle camere da parte di Mattarella, il silenzio sulla questione potrebbe restare assordante ancora per troppo tempo.
Potrebbe interessarti
Carburante agricolo, il prezzo continua ad aumentare. UNCAI: “effetto a cascata sui costi dei servizi e dei beni alimentari”
UNCAI lancia l’allarme sul gasolio agricolo: possibili multe da migliaia di euro in arrivo
UNCAI ha quindi lanciato l’allarme sui rischi a cui i contoterzisti incorrono nella richiesta delle sovvenzioni. “Per crediti d’imposta indebitamente richiesti inferiori a 50 mila euro, la sanzione alla quale si va incontro varia dal 100% al 200% dell’incentivo indebitamente ottenuto; ad essa va aggiunta la restituzione della cifra scontata sulle imposte” ha esordito il direttore di Uncai Fabrizio Canesi. “In pratica la sanzione costa non meno del doppio di quanto si sperava di ottenere dallo Stato. Se il credito d’imposta non dovuto supera invece le 50 mila euro, si parla di illecito penale con conseguenze molto pesanti per azienda e imprenditore”.
“Basta fare due conti per capire come il silenzio della politica alle martellanti richieste di chiarimento sia poco rispettoso. Un imprenditore agromeccanico può arrivare ad acquistare in un anno gasolio verde agricolo per 800 mila euro. Un contoterzista di medie dimensioni spende non meno di 500 mila euro. Possibile che non si ritengano meritevoli di chiarimento?”, chiede a questo punto il presidente di Uncai Aproniano Tassinari. “Raccogliamo le perplessità e i dubbi di associazioni agromeccaniche di tutta Italia, anche tra quelle non aderenti a Uncai. Ma soprattutto raccogliamo tanta amarezza”.
Il nodo del secondo semestre
Inoltre, tra le criticità della misura, c’è anche una dimenticanza, ossia la sua estensione al terzo trimestre del 2022 saltando a piè pari il secondo. UNCAI ha infatti ricordato che l’articolo 18 del Dl21/2022 aveva istituito il credito d’imposta per il primo trimestre del 2022, mentre il successivo Dl 50/2022 (art.3) lo aveva esteso al secondo trimestre solo per gli acquisti a favore delle imprese della pesca.
“Aprile, maggio e giugno sono mesi caratterizzati da pesanti lavorazioni in campo, escluderli dal provvedimento non ha un razionale”, commenta ancora il direttore Canesi che aggiunge come ci sia anche una criticità di natura fiscale: “Così come è scritto l’incentivo concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed è da utilizzare in compensazione entro la fine del 2022. Inoltre prevede la non concorrenza del contributo alla formazione del reddito d’impresa. “Ciò fa ritenere che i titolari di reddito agrario non possano beneficiarne”.
Resta, infine, da chiarire se l’aiuto compete sul solo costo del carburante agricolo ad accisa agevolata ovvero anche dei carburanti non agevolati. “Un nodo che si può ancora sciogliere in favore dei soli carburanti agevolati e agli aventi diritto, al fine di armonizzare il credito d’imposta con le regole vigenti sui carburanti usato in agricoltura (D.M. 14-12-2001 n. 454)”, conclude il presidente Tassinari.